Dimensioni e Principi dell’Accessibilità

 

La Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) è stata adottata il 13 dicembre 2006 nella sede delle Nazioni Unite a New York. È il primo trattato completo sui diritti umani del 21° secolo ed è la prima convenzione sui diritti umani aperta alla firma delle organizzazioni di integrazione regionale.

La Convenzione segue decenni di lavoro delle Nazioni Unite per cambiare gli atteggiamenti e gli approcci verso le persone con disabilità. Essa porta ad una nuova altezza il movimento dal considerare le persone con disabilità come “oggetti” di carità, trattamento medico e protezione sociale al considerare le persone con disabilità come “soggetti” con diritti, che sono capaci di rivendicare quei diritti e prendere decisioni per le loro vite basate sul loro consenso libero e informato, oltre ad essere membri attivi della società.

La Convenzione e i suoi articoli sono intesi come uno strumento per i diritti umani con un’esplicita dimensione di sviluppo sociale. Essa adotta un’ampia categorizzazione delle persone con disabilità e riafferma che tutte le persone con ogni tipo di disabilità devono godere di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Art.9 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità:

Ai sensi dell’articolo 9 sull‘Accessibilità, gli Stati contraenti sono tenuti ad «adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità l’accesso, su base di uguaglianza con gli altri, all’ambiente fisico, ai trasporti, alle informazioni e alle comunicazioni, comprese le tecnologie e i sistemi di informazione e comunicazione, e ad altre strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali». Nelle misure adottate dagli Stati parti, deve essere affrontata anche l’identificazione e l’eliminazione degli ostacoli e delle barriere all’accessibilità.

Source: https://www.uxbooth.com/articles/accessibility-and-inclusivity-distinctions-in-experience-design/

Queste misure devono applicarsi a:

  • edifici, strade, trasporti e altre strutture interne ed esterne, incluse scuole, abitazioni, strutture mediche e luoghi di lavoro;
  • informazioni, comunicazioni e altri servizi, compresi i servizi elettronici e i servizi di emergenza;
  • sviluppare, promulgare e monitorare l’attuazione di standard minimi e linee guida per l’accessibilità di strutture e servizi aperti o forniti al pubblico.

 

Gli Stati contraenti dovranno prendere le misure appropriate per:

  • garantire che le strutture private che offrono aiuti e servizi che sono aperti o destinati al pubblico tengano conto degli aspetti dell’accessibilità delle persone con disabilità;
  • prevedere una formazione degli stakeholders sui temi dell’accessibilità delle persone con disabilità;
  • prevedere in palazzi ed altre strutture aperte al pubblico segnaletiche in Braille e in forme semplici da leggere e comprendere;
  • prevedere forme di assistenza in presenza e tramite intermediari;
  • promuovere l’accesso per le persone con disabilità alle nuove informazioni ed alle tecnologie di comunicazione;
  • promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione accessibili in una fase iniziale, in modo che tali tecnologie e sistemi diventino accessibili a costi minimi.
Dimensioni e Principi dell’Accessibilità
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